Ospitalità e/o assunzione straniero

Chiunque ospita uno straniero, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.

Data di pubblicazione:

Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta. La denuncia di cessione di fabbricato va presentata su apposito modello in triplice copia all'Ufficio Polizia Locale, all'Ufficio Protocollo o inviata mediante raccomantata con ricevuta di ritorno entro 48 ore dall'effettiva consegna dell'immobile, dall'inizio dell'ospitalità o dell'assunzione. normativa di riferimento: art. 147 R.d. n. 773/1931, art. 7. D. Lgs. 286/1998. ATTENZIONE: la violazione alla predetta disposizione è soggetta alla sanzione amministrativa da Euro 160,00 a Euro 1.100,00, conciliabile con Euro 320,00.

Per approfondire è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012 n.79 convertito in legge n.131/2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Per il modulo editabile di dichiarazione di ospitabilità o/e assunzione straniero cliccare qui.

Ultimo aggiornamento

Martedi 20 Febbraio 2024