Il lavoro stagionale, saltuario e occasionale

Qual'è la differenza principale fra lavoro stagionale, saltuario e occasionale?

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Il lavoro stagionale è un lavoro a tempo determinato che si svolge in particolari periodi dell'anno della durata variabile dai 15 giorni ai 6 mesi. Sebbene si tratti di occupazioni saltuarie, questo tipo di esperienze possono rivelarsi alquanto utili alla creazione di un curriculum professionale più completo e variegato.

I settori nei quali è solitamente possibile operare sono principalmente quello turistico alberghiero (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, tour operator, ecc.) e quello agricolo (soprattutto raccolta frutta e ortaggi). Non è infatti difficile trovare un'occupazione in questi settori anche in Italia, nazione che ha una forte vocazione turistica, ma la ricerca ovviamente può spaziare anche all'estero dove i settori possono variare notevolmente e dove i periodi utili al lavoro variano di nazione in nazione. Per il settore turistico il periodo in cui di solito si inizia la ricerca va da gennaio ad aprile per la stagione estiva e da settembre a novembre per la stagione invernale. In questi mesi i tour operator, per esempio, aprono le selezioni del personale da inserire nei loro villaggi turistici.

Le professionalità richieste sono molteplici. Le figure ricercate, non riguardano soltanto gli animatori, ma possono riguardare infatti anche impiegati o magazzinieri, giardinieri o bagnini, baby-sitter o inservienti. Importante quindi approfondire e iniziare la propria ricerca per tempo.

Non dimentichiamo però che come per qualsiasi altro lavoro, anche in un lavoro stagionale possono essere richiesti alcuni requisiti particolari quali: la maggiore età (anche se per legge è possibile lavorare a partire da 15 anni previo assolvimento dell'obbligo scolastico), la conoscenza di una o più lingue straniere, la socievolezza e il dinamismo, oltre a un forte spirito di adattamento a condizioni che soprattutto nel caso del lavoro agricolo possono essere disagiate.

Il lavoro occasionale invece è una prestazione lavorativa di tipo autonomo, che prevede due presupposti uno di tipo temporale e uno di tipo economico, vale a dire che:
1) il rapporto di lavoro non abbia una durata complessiva superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente;
2) che il compenso non superi un totale di cinquemila euro.

 

Non esistono invece clausole riguardanti i campi di applicazione e la tipologia di attività lavorativa e nemmeno l'obbligo dell'apertura della partita IVA.

Il lavoro autonomo è un servizio offerto a terzi senza che vi sia con essi un vincolo di subordinazione. Questo implica che il lavoratore non usufruisca di diritti e doveri dei lavoratori dipendenti tra questi le ferie pagate, il vincolo dell'apertura della partita IVA, l'assenza di copertura previdenziale.

Devono quindi sussistere alcuni elementi specifici:

  • il lavoratore ha come obiettivo il raggiungimento di un risultato condiviso, che ottiene attraverso l'impiego di mezzi propri;
  • non esiste alcun vincolo di subordinazione con il committente con il quale però, devono essere presi accordi per l'attuazione del progetto;
  • il lavoratore ha più incarichi da più committenti e non opera nei confronti di questi alla stregua di un lavoratore dipendente; per questo motivo gli incarichi non hanno carattere continuativo;
  • il lavoratore autonomo viene valutato per il servizio reso e per realizzare i suoi obiettivi con le tecniche e le modalità che li ritiene più opportune.

Sono da considerarsi lavoro autonomo: le attività artigianali, di impresa, commerciali e le libere professioni sia quelle regolamentate che quelle non regolamentate, oltre ai contratti a progetto.

 

Rientrano inoltre in questa categoria le cosiddette libere professioni, vale a dire:

1) quelle per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione obbligatoria in albi o elenchi, tra queste:
- le professioni tecniche: agronomi e forestali, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali;
- le professioni giuridico-legali: avvocati, notai, attuari;
- professioni amministrative-economiche: commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, agenti di cambio, spedizionieri doganali;
- professioni mediche e socio-sanitarie: biologi, chimici, tecnici di radiologia, veterinari, medici, odontoiatri, ostetriche, farmacisti, infermieri, assistenti sociali;
- altre professioni: giornalisti e pubblicisti;

2) quelle per il cui esercizio non è prevista alcuna iscrizione obbligatoria in albi o elenchi, ma sono comunque professioni disciplinate dalla legge;

3) quelle non regolamentate.

Ultimo aggiornamento

Martedi 20 Febbraio 2024