Unioni Civili

Informazioni sulle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso

Data di pubblicazione:
16 Luglio 2018

Requisiti per costituire un'unione civile:

  1. Essere dello stesso sesso
  2. Avere compiuto la maggiore età
  3.  Essere di stato libero
  4. Non essere interdetti
  5. Non ricadere nei divieti di cui all'art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione)
  6. Non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l'altra parte
  7. Per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell'unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell'unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità

L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni. L'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare.

Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale.

Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunicazione dei beni.

Ultimo aggiornamento

Martedi 02 Aprile 2024