Denuncia di Nascita

Indicazioni utili sulla denuncia di nascita. La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto.

Data di pubblicazione:
16 Luglio 2018

La denuncia di ogni nuovo nato è obbligatoria, in quanto prevista dalla legge, entro dieci giorni dalla data del parto presentando l'attestazione di nascita. Dopo la stesura dell'Atto di nascita da parte dell'Ufficio di Stato Civile viene fatta la comunicazione dell'evento all' Ufficio Anagrafe il quale, dopo l'iscrizione in Anagrafe provvederà all'attribuzione e validazione del codice fiscale del nuovo nato.

GENITORI REGOLARMENTE SPOSATI

La denuncia di nascita deve essere presentata: 

  • da uno dei genitori o da un loro procuratore speciale davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto
  • da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto
  •  da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

GENITORI NON SPOSATI

La denuncia di nascita deve essere presentata:

  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti al Direttore sanitario dell'istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro dieci giorni dalla data del parto;
  • da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.

QUANDO FARE LA DICHIARAZIONE

  • entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza
  • entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

 

ATTRIBUZIONE DEL NOME AL NEONATO

Può essere attribuito un solo nome, che deve corrispondere necessariamente al sesso del bambino. Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre. In questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

  • Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
  • Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) Per i genitori stranieri se non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Ultimo aggiornamento

Martedi 20 Febbraio 2024