Premesse
1. L’art. 25 della L.R. 16/2016 Sostenibilità dei servizi abitativi pubblici disciplina le misure di sostegno destinate ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in particolare il comma 3 del medesimo articolo si riferisce ai nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica di carattere transitorio.
2. La D.G.R. XII/6259 dell’8/06/2026 ad oggetto: “Contributo Regionale di solidarietà 2026. Riparto delle risorse regionali”.
3. Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019 n. 11 e s.m.i. “Disciplina del Contributo Regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’art. 25, commi 2 e 3, della Legge regionale 16/2016, pubblicato sul Burl n. 42, suppl. del 14/10/2019.
Art. 1 - Oggetto
Il Regolamento Regionale 10 ottobre 2019, n. 11, disciplina, in attuazione dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo regionale di solidarietà al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
Si intende per:
- “nucleo familiare in comprovate difficoltà economiche”: il nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del suddetto R.R., la cui condizione economica, rilevabile dall'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), non consente di sostenere i costi della locazione sociale;
- “servizi a rimborso”: i servizi erogati dagli enti proprietari agli assegnatari di un servizio abitativo pubblico, per i quali l'ente proprietario effettua il pagamento al fornitore o prestatore di servizio e successivamente chiede il rimborso dello stesso all'assegnatario;
- “spese standard dei servizi a rimborso”: importo standard dato dalla media regionale delle spese dei servizi a rimborso; l'importo annuale delle spese standard dei servizi a rimborso è stabilito in 1.600 euro;
- “canone di locazione applicato”: corrispettivo economico dovuto dal nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico calcolato, nelle more dell'adozione del regolamento regionale di cui all'articolo 24 della legge regionale 16/2016, sulla base di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- “costi di locazione sociale”: la somma su base annuale del canone di locazione applicato e delle spese dei servizi a rimborso;
Art. 2 – Destinatari, entità e durata
Destinatari del presente Avviso sono i nuclei familiari assegnatari di servizi abitativi pubblici (cd. alloggi di proprietà comunale) in condizioni di comprovate difficoltà economiche.
Il contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 25, comma 3, della Legge Regionale n. 16/2016 e s.m.i., è una misura di sostegno economico, a carattere temporaneo, che contribuisce a garantire la sopportabilità della locazione sociale degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche.
Il contributo regionale di solidarietà ha carattere annuale e copre il pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento (Anno 2026), nonché l'eventuale debito pregresso della locazione sociale ma permane l’obbligo dell’assegnatario del pagamento del canone di locazione per l’anno 2026.
L'entità del contributo regionale di solidarietà è stabilita in un valore economico annuo non superiore a 2.700,00 euro.
Art. 3 - Requisiti di accesso
Il contributo regionale di solidarietà è riconosciuto agli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti:
- appartenenza alle aree della protezione, dell'accesso e della permanenza, ai sensi della normativa regionale vigente;
- assegnazione da almeno ventiquattro mesi di un servizio abitativo pubblico;
- possesso di un ISEE del nucleo familiare (ordinario o corrente), in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
- assenza di un provvedimento di decadenza per il verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti 3) e 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i. o di una delle violazioni di cui alle lettere da b) a j) del comma 1 e del comma 4 del medesimo articolo 25;
- possesso di una soglia patrimoniale corrispondente a quella prevista per l'accesso ai servizi abitativi pubblici dall'articolo 7, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), del Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.
I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono accedere al contributo regionale di solidarietà di cui all'articolo 5 del R.R. n. 11 del 10/10/2020 se, al termine del periodo di trentasei mesi previsto dall'articolo 3, comma 4, risultano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 6 del medesimo regolamento.