Prevista dall'art.12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n.191) è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso".
Sono esonerati dall'obbligo della cessione di fabbricato, gli esercenti di attività sottoposte a licenza di polizia che comportano già la notifica all'Autorità di P.S. (es.: alberghi, pensioni, locande, affittacamere, complessi ricettivi, etc.).