Richiedere la costituzione di una convivenza di fatto

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La legge n. 76/2016, detta anche legge Cirinnà, ha disciplinato per la prima volta in Italia le cosiddette "convivenze di fatto".

A chi è rivolto

Due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune e tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Descrizione

Per convivenza di fatto deve intendersi anzitutto quella tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune e tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

L’accertamento della stabile convivenza si fa con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).

La convivenza di fatto, così come disciplinata dalla legge in esame, richiede che la coabitazione tra le due persone risulti da un certificato di stato di famiglia.

La convivenza di fatto estende al convivente diritti inerenti la tutela della persona:

  • quelli spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • il diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e familiari in caso di malattia e ricovero;
  • il potere di conferire un mandato col quale designare l'altro convivente quale proprio rappresentante sia in caso di malattia (per le decisioni in materia di salute), che in caso di morte (per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie);
  • la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno diritti sulla casa di abitazione
  • in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre ove nella casa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;
  • in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
  • nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto

Il convivente di fatto, in caso di cessazione della convivenza, ha poi diritto a vedersi riconosciuto il diritto di ricevere dall'altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima e nell'ipotesi in cui versi in uno stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Al convivente di fatto, infine, viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del compagno derivante da fatto illecito.

La legge n. 76/2016, sempre in tema di convivenza di fatto, non ha previsto nulla dal punto di vista successorio: pertanto alcun diritto spetta al convivente in caso di morte del compagno.

I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza[38].

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico[39].

Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe[40].

Come fare

Due persone di identico o di diverso sesso possono presentare dichiarazione che intendono effettuare la registrazione della loro convivenza di fatto allo Sportello dell’Anagrafe, utilizzando l'apposito modulo allegato.

In base alla legge verrà accertata la stabile convivenza e coabitazione e da quel momento sarà possibile “certificare” la convivenza di fatto”.

I conviventi di fatto che abbiano registrato in Anagrafe il loro stato di stabile convivenza possono stipulare, di fronte ad un notaio o ad un avvocato, il contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune.

Ai fini della opponibilità ai terzi il contratto deve essere trasmesso all’Anagrafe a cura del professionista che lo ha ricevuto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione, entro i successivi dieci giorni dalla stipulazione. L’Anagrafe provvede a registrare, nella scheda individuale e nella scheda di famiglia dei conviventi, la data ed il luogo della stipula e la data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista.

Le medesime operazioni di cui sopra vengono effettuate anche nel caso in cui il professionista comunichi l’avvenuta risoluzione del contratto di convivenza.

Nella certificazione anagrafica (certificato di convivenza di fatto) vengono riportati i dati relativi all’eventuale contratto di convivenza conservato in Anagrafe, così come registrati nelle schede individuali e nella scheda di famiglia dei conviventi di fatto.

Cosa serve

Apposito modulo compilato.

Cosa si ottiene

La costituzione di una convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Non sono previste scadenze.

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Via XV Giugno, 1, 25014 Castenedolo BS, Italia

Telefono: 0302134011 int.1
Fax: 0302134038
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Pagina aggiornata il 11/07/2024