Per convivenza di fatto deve intendersi anzitutto quella tra due persone maggiorenni (dello stesso sesso o di sesso diverso), unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora nello stesso comune e tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
L’accertamento della stabile convivenza si fa con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223).
La convivenza di fatto, così come disciplinata dalla legge in esame, richiede che la coabitazione tra le due persone risulti da un certificato di stato di famiglia.
La convivenza di fatto estende al convivente diritti inerenti la tutela della persona:
- quelli spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
- il diritto di visita, assistenza ed accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e familiari in caso di malattia e ricovero;
- il potere di conferire un mandato col quale designare l'altro convivente quale proprio rappresentante sia in caso di malattia (per le decisioni in materia di salute), che in caso di morte (per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie);
- la possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno diritti sulla casa di abitazione
- in caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni (che diventano tre ove nella casa coabitino figli minori o disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla convivenza, se superiore, e comunque non oltre i cinque anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza ovvero contragga matrimonio, unione civile o intraprenda una nuova convivenza di fatto;
- in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;
- nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto
Il convivente di fatto, in caso di cessazione della convivenza, ha poi diritto a vedersi riconosciuto il diritto di ricevere dall'altro gli alimenti, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima e nell'ipotesi in cui versi in uno stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Al convivente di fatto, infine, viene riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del compagno derivante da fatto illecito.
La legge n. 76/2016, sempre in tema di convivenza di fatto, non ha previsto nulla dal punto di vista successorio: pertanto alcun diritto spetta al convivente in caso di morte del compagno.
I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza[38].
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico[39].
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio o l’avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe[40].