La residenza del minore in Anagrafe
Il principale assunto fondamentale di cui è necessario tener conto è che la residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale di chi esercita la responsabilità o la tutela, neppure dei servizi sociali.
Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi.
Ecco perché, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo –, i titolari della responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono mere istanze di “volontà” (concetto che si presta, inevitabilmente, alla lotta tra due volontà contrapposte), ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Come stabilito dall'ISTAT (che ricordiamo ha compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli uffici anagrafe) nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Cioè ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale.
Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore
Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, si deve presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore.
Come visto in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.
Variazione anagrafica di un minore affidato e adottato
A seguito dell'entrata a regime di ANPR, il Ministero dell'Interno alla pagina
https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/documentazione-tecnica/
del sito di ANPR, ha pubblicato le istruzioni operative per la registrazione in ANPR dei minori adottati o affidati.
Tali istruzioni hanno lo scopo principale di evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l'adozione quelle modificate a seguito della sentenza di adozione.
Il Ministero ha ritenuto necessario indicare opportune modalità operative specificamente “per evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l’adozione a quelle modificate a seguito di sentenza di adozione”, differenziandole tra affidamento preadottivo e adozione.
Per quanto attiene all’affidamento, durante il quale il minore conserva le generalità attribuitegli alla nascita, ha ritenuto di proporre due possibili alternative:
- la prima di esse tende a lasciare inalterata la posizione residenziale e familiare originaria del minore fino alla pronuncia dell’adozione legittimante da parte dell’autorità giudiziaria;
- la seconda prevede il trasferimento di residenza (mutazione anagrafica) del minore, sempre con le medesime generalità, nel Comune di residenza degli affidatari nella «via convenzionale», deliberata dal Comune per i senza fissa dimora.
Si ritiene che l’adozione di tali situazioni debba essere valutata in collaborazione con la famiglia di affidamento, in quanto l’indirizzo di iscrizione del minore può avere, come noto, dirette conseguenze su altri procedimenti amministrativi, quali il calcolo dell’ISEE.
Preso atto che la prima soluzione, ovvero quella di lasciare inalterata la posizione anagrafica del minore non comporta problema alcuno per l’Ufficio Anagrafe in assenza di una segnalazione che indichi una diversa dimora abituale, è opportuno che si proceda alla variazione di residenza del minore principalmente su richiesta di parte, principalmente della famiglia affidataria, che potrà richiedere l’iscrizione:
- nel proprio stato di famiglia - in tale caso, come indicato dalle istruzioni ministeriali, non potranno essere rilasciati a terzi certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia, se non su espressa richiesta della famiglia affidataria;
- all’indirizzo convenzionale.
Nel caso in cui sia stato emanato il decreto di adozione, il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti dei quali assume il cognome, e dalle conseguenti variazioni anagrafiche non si dovranno ricavare le motivazioni della variazione e i dati anagrafici del minore prima dell’adozione.
Effettuata l’iscrizione, potrà essere richiesta l’emissione del nuovo codice fiscale, qualora non sia stato ancora assegnato.
Richiedenti protezione internazionale
I richiedenti asilo possono essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Vi è inoltre la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.