Presentare dichiarazione di residenza

Servizio attivo

Presentare la dichiarazione di residenza è possibile in più modalità: analogica (cartacea) allo sportello anagrafe, per via telematica o nel portale ANPR cliccando qui sotto.

A chi è rivolto

A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza. 

Descrizione

A decorrere dall'1 febbraio 2022, è attivo il servizio online che permette ai cittadini di presentare la dichiarazione di cambio di residenza, con immediatezza, direttamente da casa, mediante accesso al portale ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) al link https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-cittadino/cambio-di-residenza/

Cos'è la residenza anagrafica?

La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del d.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001).

Il Regolamento UE 763/2008 all'art.2, lett.d), fornisce una definizione precisa della residenza/dimora abituale: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi.

Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

La giurisprudenza (cfr., ad esempio, Cass. 5 febbraio 1985, n. 791 Cass. Sez. II, 14 marzo 1986, n. 1738 e, precedentemente, Cass. Sez. I, 21 giugno 1955 n. 1925, Cass. Sez. I, 17 ottobre 1955 n. 3226, Cass. Sez. II, 17 gennaio 1972 n. 126, ecc.) ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi.

Tuttavia l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (Cass., Sez. II, 14 marzo 1986 n. 1738); ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche.

Pertanto la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione.

Ne consegue che:

  • le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954);
  • l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).

La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile. Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.

Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.

Importanti norme sull'occupazione di alloggi: possesso del titolo abitativo  - Allegato 1 a fondo pagina.

Residenza presso famiglia già esistente

Se l’abitazione ove si dichiara di trasferire la residenza è già occupata da detentore di regolare titolo legittimo per occupare l’immobile, alla dichiarazione vanno allegati due moduli:

entrambi a fondo pagina.

Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica

Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale. 

Quali sono le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale?

  • il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero;
  • la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia;
  • il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune.

Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa?

Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Come fare

Come possono essere presentate le dichiarazioni di residenza ?

  1. Le dichiarazioni analogiche (cartacee) dovranno essere presentate all’Ufficiale d’ Anagrafe SOLO previo appuntamento chiamando lo 030-2134006.
  1. Potranno essere inviate in via telematica alle seguenti condizioni: che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e gli allegati del caso siano acquisiti in formato pdf oppure in formato jpeg e trasmesse tramite posta elettronica semplice all’indirizzo protocollo@comune.castenedolo.bs.it
  2. Tramite il portale ANPR, dal link presente in questa pagina, con la propria identità digitale:
  • SPID (sistema pubblico d'identità digitale)
  • CIE (carta identità elettronica)
  • CNS (carta nazionale dei servizi)

compilando la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni della “Guida alla compilazione di una dichiarazione” posta a fondo pagina.

Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, rimane il vincolo:

  • del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari , che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione - Allegato A - Avvertenze e documentazione per cittadini extra-comunitari;
  • del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea - Allegato B - Avvertenze e documentazione per cittadini comunitari;

Cosa serve

La modulistica e gli allegati del caso reperibili a fondo pagina.

Procedure collegate

Quali controlli vengono fatti?

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. 

Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990).

Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza.

  • Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento
  • Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data.

Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta?

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.

Stati di famiglia separati

In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di  parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989).

Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza

La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli.

In particolare l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”.  Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione.

La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.

Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

Ulteriori informazioni nell’ Allegato 2 "La ricezione delle dichiarazioni anagrafiche: valutazioni operative e situazioni di irricevibilità"

Cosa si ottiene

Il cambio di residenza in tempo reale.

Tempi e scadenze

Entro quando devono essere comunicate le variazioni all'Ufficio Anagrafe?

Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune (vedi gli allegati a questa pagina).

Costi

Nessun costo.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare dichiarazione di residenza direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso l'Ufficio Anagrafe.

Vincoli

Si ricorda che il modulo di dichiarazione di residenza sarà considerato irricevibile nei seguenti casi:

  • quando il modulo e/o la documentazione ad esso allegata risulta parzialmente o totalmente illeggibile;
  • quando non sono compilati i campi obbligatori contrassegnati da un solo asterisco (*);
  • quando il modello non è sottoscritto dal richiedente o dai soggetti maggiorenni;
  • quando non è stato allegato il documento d'identità del richiedente o del maggiorenne;
  • quando non sia stato compilato l’Allegato 1
  • quando (per gli stranieri) mancano i documenti di cui agli allegati A e B del modello ministeriale.

Casi particolari

La residenza del minore in Anagrafe

Il principale assunto fondamentale di cui è necessario tener conto è che la residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale di chi esercita la responsabilità o la tutela, neppure dei servizi sociali.

Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi.

Ecco perché, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo –, i titolari della responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono mere istanze di “volontà” (concetto che si presta, inevitabilmente, alla lotta tra due volontà contrapposte), ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Come stabilito dall'ISTAT (che ricordiamo ha compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli uffici anagrafe) nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Cioè ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale.
Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore

Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, si deve presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore.

Come visto in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990.

 

Variazione anagrafica di un minore affidato e adottato

A seguito dell'entrata a regime di ANPR, il Ministero dell'Interno alla pagina

 https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/documentazione-tecnica/ 

del sito di ANPR, ha pubblicato le istruzioni operative per la registrazione in ANPR dei minori adottati o affidati.

Tali istruzioni hanno lo scopo principale di evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l'adozione quelle modificate a seguito della sentenza di adozione.

Il Ministero ha ritenuto necessario indicare opportune modalità operative specificamente “per evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l’adozione a quelle modificate a seguito di sentenza di adozione”, differenziandole tra affidamento preadottivo e adozione.

Per quanto attiene all’affidamento, durante il quale il minore conserva le generalità attribuitegli alla nascita, ha ritenuto di proporre due possibili alternative:

  • la prima di esse tende a lasciare inalterata la posizione residenziale e familiare originaria del minore fino alla pronuncia dell’adozione legittimante da parte dell’autorità giudiziaria;
  • la seconda prevede il trasferimento di residenza (mutazione anagrafica) del minore, sempre con le medesime generalità, nel Comune di residenza degli affidatari nella «via convenzionale», deliberata dal Comune per i senza fissa dimora.

Si ritiene che l’adozione di tali situazioni debba essere valutata in collaborazione con la famiglia di affidamento, in quanto l’indirizzo di iscrizione del minore può avere, come noto, dirette conseguenze su altri procedimenti amministrativi, quali il calcolo dell’ISEE.

Preso atto che la prima soluzione, ovvero quella di lasciare inalterata la posizione anagrafica del minore non comporta problema alcuno per l’Ufficio Anagrafe in assenza di una segnalazione che indichi una diversa dimora abituale, è opportuno che si proceda alla variazione di residenza del minore principalmente su richiesta di parte, principalmente della famiglia affidataria, che potrà richiedere l’iscrizione:

  1. nel proprio stato di famiglia - in tale caso, come indicato dalle istruzioni ministeriali, non potranno essere rilasciati a terzi certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia, se non su espressa richiesta della famiglia affidataria;
  2. all’indirizzo convenzionale.

Nel caso in cui sia stato emanato il decreto di adozione, il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti dei quali assume il cognome, e dalle conseguenti variazioni anagrafiche non si dovranno ricavare le motivazioni della variazione e i dati anagrafici del minore prima dell’adozione.

Effettuata l’iscrizione, potrà essere richiesta l’emissione del nuovo codice fiscale, qualora non sia stato ancora assegnato.

Richiedenti protezione internazionale

I richiedenti asilo possono essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.

Vi è inoltre la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.

A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.

 

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Anagrafe

Via XV Giugno, 1, 25014 Castenedolo BS, Italia

Telefono: 0302134011 int.1
Fax: 0302134038
Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/11/2025

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