In relazione al combinato disposto degli articoli 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e 1, della legge istitutiva dell’albo, sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.