Si avvisa che con la riorganizzazione del servizio sanitario e la creazione dell'ATS (ex ASL) sono stati modificati i recapiti telefonici e di fax dello PSAL di Castenedolo, competente per la ricezione delle denunce in merito alla presenza di manufatti contenenti amianto.
Di seguito è possibile scaricare l'avviso riguardante le sanzioni previste in caso di mancata denuncia di manufatti contenenti amianto, con i recapiti aggiornati dello PSAL di Castenedolo
tel: 030 3838884
fax: 030 3838880
La normativa vigente stabilisce le procedure da seguire per la corretta gestione dei manufatti contenenti amianto, come descritto di seguito.
1. Divieto di produzione e commercializzazione dei manufatti contenenti amianto
La legge n. 257 del 27 marzo 1992 ha stabilito il divieto di produzione e commercializzazione di manufatti contenenti amianto, in considerazione della pericolosità per la salute delle fibre disperse da tali materiali.
Il Decreto ministeriale 06 settembre 1994 ha definito le metodologie per l'applicazione delle legge n. 257 del 27 marzo 1992.
Le lastre in fibrocemento, utilizzate come copertura di fabbricati, sono tra i più diffusi materiali che possono contenere amianto, spesso identificate con il nome commerciale "eternit" attribuito dalla ditta che li ha prodotti.
La presenza di amianto nei manufatti si può accertare con sicurezza solo mediante specifiche analisi. Tuttavia, considerato che il divieto di commercializzazione di materiali contenenti amianto risale al 1992-1994 i materiali in fibrocemento antecedenti a tale periodo hanno maggiore probabilità di contenere amianto. Tale presenza è ancor più grave in caso di deterioramento del manufatto che favorisce la dispersione delle fibre.
2. Obblighi dei proprietari/detentori dei manufatti contenenti amianto
In caso di presenza di manufatti contenenti amianto la normativa vigente non prevede necessariamente l'obbligo di bonifica in quanto l'effettivo pericolo per la salute si manifesta se il materiale rilascia fibre in maniera significativa ed anche qualora fosse necessaria la bonifica questa non prevede esclusivamente la rimozione.
In linea generale gli adempimenti si differenziano in due fasi:
- obbligo dell'indagine per verificare la presenza di amianto con conseguente obbligo, in caso di presenza, di attuare un programma di controllo e manutenzione dei manufatti e di verifica delle coperture;
- obbligo di bonifica nel caso in cui dal programma di controllo e dalla verifica dei manufatti risulti un cattivo stato di conservazione e/o un rilascio di fibre oltre determinati valori.
Si riepilogano brevemente gli obblighi a carico di proprietari/detentori di manufatti contenenti amianto stabiliti dalla normativa vigente:
- obbligo di indagine e del programma di controllo e manutenzione dei manufatti: i proprietari degli stabili nei quali si sospetta la presenza di amianto e/o di manufatti che lo contengono sono tenuti, ai sensi delle normative vigenti (DM 06/09/994 e succ. modifiche ed integrazioni) a condurre specifiche indagini in merito.
Le indagini devono verificare la presenza o meno di amianto sia mediante i dati riguardanti la storia del manufatto (ad es. la data di acquisto e l'eventuale documentazione della ditta produttrice) sia mediante l'esecuzione di specifiche analisi per la ricerca delle fibre di amianto.
In caso di presenza di amianto il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività che in esso si svolge sono tenuti ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo il rischio per gli occupanti come stabilito dal DM 06/09/1994.
Più sotto è possibile scaricare il D.M. 06.09.1994
- obbligo di valutazione dell'indice di degrado delle coperture
La DDGS n. 13237/08 della Regione Lombardia ha inoltre definito un'ulteriore disposizione obbligatoria a carico dei detentori di coperture contenenti amianto rappresentata dalla valutazione dell'indice di degrado delle coperture.
In base ai risultati dell'indice di degrado è previsto uno scadenziario temporale al quale i detentori delle coperture dovranno attenersi al fine di programmare la messa in sicurezza e lo smaltimento finale.
Più sotto è possibile scaricare la DDGS n 13237/08.
- obbligo di denuncia dei manufatti: in base al Piano Regionale Amianto Lombardia approvato con Dgr VIII/1526 del 22.12.2005 i soggetti pubblici e proprietari privati hanno l'obbligo di denunciare all'ASL la presenza di manufatti contenenti amianto in matrice friabile, mediante apposito modulo allegato alla stessa Dgr.
La legge n. 17/2003 art.1 ha esteso tale obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto (in genere identificati con il nome commerciale di "eternit").
Il Censimento dei manufatti viene effettuato dalla ASL in collaborazione con i Comuni e le Province.
Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare e informare la cittadinanza in merito agli obblighi suddetti. A tal proposito il Comune di Castenedolo ha affisso, a suo tempo, specifici manifesti.
E' possibile scaricare il modulo per la denuncia contenuto all'interno della DGR del 22.12.2005 n. 8/1526 cliccando qui.
- obbligo di bonifica dei manufatti: in base agli esiti del programma di controllo e manutenzione e della valutazione dell'indice di degrado, il proprietario/detentore può essere tenuto ad effettuare la bonifica dei manufatti contenenti amianto.
Per quanto riguarda le coperture I metodi di bonifica previsti dalla normativa vigente sono:
a. sopracopertura
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, è posata un'altra copertura di materiale idoneo, a condizione che il fabbricato sia in grado di reggere l'ulteriore struttura.
b. incapsulamento
sulla copertura contenente amianto, che non è rimossa, sono applicati prodotti ricoprenti, in merito ai quali dovrà essere certificata l'efficacia e monitorato nel tempo lo stato di conservazione.
c. rimozione
la copertura contenente amianto è rimossa e sostituita con un'altra copertura di materiale idoneo.
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 277/91 per i lavori di demolizione e di rimozione di manufatti contenenti amianto è obbligatorio presentare un piano di lavoro all'ASL. Lo smaltimento dei manufatti rimossi non rientra nella gestione dei rifiuti urbani e speciali ed è a carico del soggetto che effettua l'intervento di rimozione.
3. Competenze del Comune in merito ai manufatti contenenti amianto
- Edifici di proprietà comunale
Valgono gli stessi obblighi relativi all'indagine, alla denuncia, al programma di controllo e manutenzione, alla valutazione dell'indice di degrado e all'eventuale bonifica, previsti per gli edifici ad uso privato.
- Censimento delle microdiscariche
In base all'art. 2 della L.r. n. 17/2003 compete ai Comuni l'individuazione e censimento all'interno del proprio territorio di microdiscariche di amianto, con l'eventuale ausilio di ASL e ARPA. A tal proposito il Comune di Castenedolo ha provveduto alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti, anche potenzialmente, amianto rinvenuti abbandonati sul territorio, lungo strade pubbliche o soggette a pubblico transito e scarpate di fossi e canali, nel caso in cui non sia stato possibile individuare il responsabile dell'abbandono.
- Informazione della cittadinanza
Ai Comuni è attribuito il compito di sensibilizzare e informare la cittadinanza in merito agli obblighi previsti dal Piano Regionale Amianto della Regione Lombardia. A tal proposito il Comune di Castenedolo ha affisso, a suo tempo, specifici manifesti in merito all'obbligo di denuncia dei manufatti contenenti amianto.
Di seguito si pubblica la nota Regione Lombardia, pervenuta in data 14.06.2013 in risposta alla richiesta di chiarimenti del Comune di Castenedolo, nella quale sono riportate indicazioni in merito al censimento e alla mappatura dei manufatti contenenti amianto e alla possibilità di interventi di rimozione effettuati direttamente da privati cittadini, per i quali la Regione si è espressa a sfavore.
Ulteriori informazioni utili sono contenute nel documento redatto dall'ATS di Brescia "Indicazioni operative per l'applicazione della normativa di prevenzione nei cantieri di bonifica di amianto in matrice compatta", scaricabile più sotto.