Cittadinanza Italiana: revisione del procedimento

Indicazioni utili sull'acquisizione della Cittadinanza Italiana.

Descrizione

L'acquisto della cittadinanza italiana può avvenire per via di un automatismo, dipendente dal verificarsi di determinate situazioni oggettive previste dalla legge n.91/1992:

  1. per nascita sul territorio italiano (jure soli) ai sensi dell'art.1, lett. b);
  2. per riconoscimento di paternità o maternità da parte di padre o madre di cittadinanza italiana durante la minore età ai sensi dell'art.2, comma 1
  3. per adozione, nei confronti di straniero minorenne, da parte di almeno un genitore cittadino italiano ai sensi dell'art.3;
  4. per convivenza con genitore che acquista la cittadinanza italiana da parte del figlio minore convivente, ai sensi dell'art.14.

L'acquisto può avvenire altresì per volontà espressa da parte di soggetti stranieri che si trovano in determinate situazioni stabilite dalla legge:

  1.  lo straniero maggiorenne riconosciuto da padre o madre di cittadinanza italiana, il quale entro un anno dall'avvenuto riconoscimento può eleggere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 comma 2;
  2. lo straniero o l'apolide, del quale un genitore o un nonno sono stati cittadini per nascita, può diventare cittadino italiano se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato e dichiara di volere diventare cittadino italiano ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b);
  3. lo straniero o l'apolide, del quale un genitore o un nonno sono stati cittadini per nascita, può diventare cittadino italiano se risiede legalmente da almeno due anni in Italia e dichiara entro un anno dal compimento della maggiore età di voler diventare cittadino italiano ai sensi dell'art.4, comma 1, lett. c);
  4.  lo straniero nato in italia rimasto ininterrottamente residente legale sino al compimento della maggiore età che tra il diciottesimo e il diciannovesimo anno di età può dichiarare di voler acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma2;
  5.  lo straniero coniugato con cittadino italiano che, decorsi due anni di residenza dall'avvenuto matrimonio o tre anni di matrimonio se residente all'estero, in mancanza di cause ostative, può richiedere la naturalizzazione al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 5;
  6. lo straniero residente legale sul territorio italiano da un numero di anni determinato dall'art. 9 può chiedere, sussistendo i requisiti richiesti, la naturalizzazione al Presidente della Repubblica.

In allegato:

* Circolare del Ministero dell'Interno emanata il 12 Maggio 2021 sulla revisione del procedimento in materia di cittadinanza italiana

* Iniziative della Prefettura di Brescia a favore degli utenti nell'ambito dello Sportello Unico Immigrazione e dell'Ufficio Cittadinanza

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Pagina aggiornata il 09/11/2024