Separazione e divorzio consensuali innanzi all'ufficiale di Stato Civile
I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale di Stato Civile:
1. di residenza di uno di loro, oppure
2. del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
3. del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),
un accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza),
Solo ed esclusivamente se si trovano nelle seguenti condizioni:
1. non abbiano figli minori;
2. se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.
Separazione e divorzio consensuali assistiti da Avvocato
I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
L’ accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.
Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale di Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.
Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell’ Interno d’ intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’Istat, disponibile in calce alla pagina.
L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.