Procedere alla separazione o al divorzio

Servizio attivo

Accedi a questa scheda servizio per conoscere le informazioni sulle nuove procedure di separazione e divorzio.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini che intendano separarsi o procedere al divorzio.

Come fare

Separazione e divorzio consensuali innanzi all'ufficiale di Stato Civile

I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale di Stato Civile:

1. di residenza di uno di loro, oppure

2. del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure

3. del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),

un accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza),

Solo ed esclusivamente se si trovano nelle seguenti condizioni:

1. non abbiano figli minori;

2. se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.

Separazione e divorzio consensuali assistiti da Avvocato

I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

L’ accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.

Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale di Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.

Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell’ Interno d’ intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’Istat, disponibile in calce alla pagina.

L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.

Cosa serve

Apposita modulistica compilata da entrambi i coniugi.

Cosa si ottiene

Il divorzio o la separazione.

Tempi e scadenze

Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

Costi

E’ previsto il pagamento di un diritto fisso corrispondente ad Euro 16,00.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

L’accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali (come ad es.: l’uso della casa coniugale); non rientra nel divieto la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta coniugata di cessazione degli effetti civili di scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorziale).

Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o la sua revisione quantitativa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dall'assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Via XV Giugno, 1, 25014 Castenedolo BS, Italia

Telefono: 0302134011
Fax: 0302134038
Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/07/2024