L'unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni. L'Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l'istruttoria preliminare.
Sempre con dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile procedente, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendo tra i loro cognomi. La parte può anche dichiarare di voler anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
L'unione civile prevede altresì la scelta del regime patrimoniale.
Con dichiarazione resa all'atto della costituzione dell'unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunicazione dei beni.